Esenzione accise prodotti energetici: cos’è, dettagli normativi e procedura

Coloro che utilizzano energia elettrica o prodotti energetici in determinate lavorazioni e produzioni sono esenti dal versamento delle accise. In questo articolo parleremo delle agevolazioni riconosciute dal TUA, degli usi ammessi (dunque delle imprese beneficiarie) e della procedura utile al riconoscimento dell’esenzione.

Indice del contenuto

Esenzione accise energia elettrica e prodotti energetici: cos’è
Prodotti energetici sottoposti ad accisa ed esenti: ecco quali sono
Esenzione accisa prodotti energetici ed energia elettrica: quando è prevista?
Riferimenti normativi: Testo Unico delle Accise e D. Lgs. 26/2007
Esenzione accise energia elettrica e prodotti energetici: procedi con WLS Consulting

Esenzione accise energia elettrica e prodotti energetici: cos’è

Quando parliamo di esenzione accise per prodotti energetici ci riferiamo ad un’agevolazione riconosciuta dallo Stato italiano a chi utilizza energia elettrica o determinati prodotti energetici in specifiche lavorazioni.

Prodotti energetici sottoposti ad accisa ed esenti: ecco quali sono

Definiti prima “oli minerali” poi “prodotti energetici”, la lista dei prodotti energetici sottoposti ad accisa è composta da un insieme di prodotti petroliferi e idrocarburi. Sono definiti nell’art. 21 del TUA (poi sostituito dall’elenco alla lettera d dell’art. 1 del D. Lgs. 26/07) e sono:

  1. Benzina con piombo
  2. Benzina
  3. Petrolio lampante o cherosene
  4. Oli da gas o gasolio
  5. Oli combustibili
  6. Gas di petrolio liquefatti (Gpl)
  7. Gas naturale o metano
  8. Carbone, lignite e coke

La legge stabilisce che questi prodotti sono sottoposti ad accisa se utilizzati come carburante per trazione o come carburante per il riscaldamento.

In caso di accordi bilaterali fra Stati membri, i prodotti energetici di cui sopra possono essere esonerati totalmente o in parte dal versamento dell’imposta accise.

Ciò che rende i prodotti energetici e l’energia elettrica esenti da accisa o agevolati è il loro impiego.

Esenzione accisa prodotti energetici ed energia elettrica: quando è prevista?

Le agevolazioni accise in tema di prodotti energetici o energia elettrica consistono in: riduzione dell’importo dovuto (aliquote ridotte) ed esenzioni.

In linea generale l’esenzione accisa è riconosciuta a chi impiega energia elettrica o altri prodotti energetici per scopi diversi da carburante per motore o combustione per riscaldamento. Questa esenzione interessa anche coloro che impiegano i prodotti energetici:

  • Come carburante per aereo, tranne voli privati o didattici;
  • Come carburante per la navigazione in acque marine comunitarie, compresa la pesca (esclusa la navigazione privata) e per il trasporto merci in acque interne;
  • Per prosciugamento di terreni colpiti da alluvione e per sollevamento delle acque per agevolare la coltivazione in terreni bonificati;
  • Per produzione di magnesio dall’acqua di mare;
  • In altiforni per la realizzazione di processi produttivi.

L’esenzione accise è riconosciuta anche a chi impiega energia elettrica per le seguenti lavorazioni:

  • Processi di riduzione chimica;
  • Processi metallurgici classificati DJ27 secondo la classificazione Ateco delle attività economiche: siderurgia, fabbricazione di tubi (di ghiaia e acciaio), attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (es.: stiratura a freddo, trafilatura, ecc.), produzione di metalli di base non ferrosi (metalli preziosi e semilavorati, di alluminio, piombo, ecc.), fonderie (ghisa, acciaio, metalli leggeri e altri metalli non ferrosi);
  • Processi mineralogici classificati DI26 Ateco: fabbricazione di vetro e prodotti in vetro, fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari non destinati all’edilizia e fabbricazione di prodotti ceramici refrattari, fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, fabbricazione di mattoni, tegole e prodotti per l’edilizia, fabbricazione di gesso, calce e cemento, produzione di cemento, calce e gesso, taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia, fabbricazione di altri prodotti in minerali e non metalliferi;
  • Uso di energia elettrica in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;
  • Forniture diplomatiche o consolari e per le Forze Armate di qualsiasi Stato della Nato e organizzazioni internazionali riconosciute.

Attenzione però: per beneficiare dell’esenzione l’elettricità deve incidere sul costo del prodotto finale per il 50%.

La riduzione dell’aliquota accise è prevista, invece, nei seguenti casi:

  • Uso di prodotti energetici per prove sperimentali e collaudo motori dell’aviazione;
  • Impiego di prodotti energetici per la produzione di forza motrice;
  • Uso di gas naturale per cantiere, motori fissi, coltivazione di idrocarburi;
  • Impiego di energia elettrica negli impianti con obbligo di denuncia;
  • Uso di prodotti energetici nel trasporto ferroviario di merci o passeggeri e per le linee di trasporto urbano e interurbano;
  • Utilizzo di prodotti energetici per azionamento di veicoli da noleggio e autoambulanze.

Riferimenti normativi: Testo Unico delle Accise e D. Lgs. 26/2007

Il TUA (Testo Unico delle Accise n. 504 del 26 ottobre 1995) resta il testo unico di riferimento ancora in vigore in tema di accise, pur avendo subito nel tempo le modifiche legate all’adeguamento della normativa italiana alle direttive comunitarie. In questo caso, ci riferiamo in particolare al D. Lgs. 26/2007 che recepisce la Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 e modifica il TUA.

L’esenzione del pagamento dell’accisa in caso di impiego di prodotti energetici e di elettricità viene indicata, rispettivamente, negli articoli 24, 52 e 56 del TUA, seguiti dai dettagli contenuti nella tabella A dello stesso testo.

Esenzione accise energia elettrica e prodotti energetici: procedi con WLS Consulting

Per fare richiesta di esenzione accise bisogna rispettare l’iter indicato dal TUA e dalle successive circolari diffuse dall’Agenzia delle Dogane, tra cui la circolare 22/D del 15 novembre 2015.

La richiesta va inoltrata all’Agenzia doganale competente (secondo l’ubicazione dello stabilimento di produzione) corredata di relazioni e prove documentali, entro l’anno successivo oggetto della richiesta. Il riconoscimento dell’esenzione è annuale e avviene a consuntivo.

Affidati ai nostri esperti accise! Pagherai la prestazione ricevuta solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dell’esenzione.

 

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