Deposito carburante: denuncia di esercizio o comunicazione di attività?

Gli esercenti di impianti minori sono i destinatari di alcuni importanti obblighi entrati in vigore nel 2021, per effetto del D. L. 124/2019.
Chi possiede depositi e distributori di carburante deve seguire attentamente le nuove disposizioni normative per evitare sanzioni e revoche imponenti. Scopri la differenza tra comunicazione di attività e denuncia di esercizio, e mediante quali strumenti è possibile facilitare le attività di gestione ordinaria e proteggere i propri impianti.

Indice del contenuto

Impianti minori: i depositi e i distributori minori di carburante
Denuncia di esercizio e tenuta registro c/s: gli obblighi estesi agli impianti minori
Dalla denuncia di esercizio alla comunicazione di attività
Denuncia di esercizio e comunicazione di attività: che differenza c’è?
Riferimenti normativi: dal TUA al Decreto Rilancio
Stoccaggio gasolio: gestire e proteggere gli impianti con strumenti efficaci e sicuri

Impianti minori: i depositi e i distributori minori di carburante

Negli ultimi anni gli impianti minori sono stati oggetto di un importante modifica normativa; un aggiornamento che condiziona l’operato di coloro che dispongono di tali impianti per la detenzione e lo stoccaggio di gasolio.

Prima di addentrarci nella spiegazione degli ultimi obblighi entrati in vigore in materia di accise e prodotti energetici, è giusto fare un po’ di chiarezza e definire quali sono gli impianti minori.

Gli impianti minori sono l’insieme delle strutture usate per lo stoccaggio e il deposito di carburante. Si distinguono in depositi e distributori minori. È un deposito minore l’impianto ad uso privato, agricolo o industriale che ha una capacità contenitiva compresa tra i 10 e i 25 metri cubi (da 10.000 a 25.000 litri). È un distributore minore l’impianto usato per la distribuzione automatica di carburante collegato a un serbatoio di capacità contenitiva compresa tra i 5 e i 10 metri cubi (da 5.000 a 10.000 litri).

Denuncia di esercizio e tenuta registro c/s: gli obblighi estesi agli impianti minori

L’entrata in vigore del Decreto Legge 124/2019 ha profondamente condizionato l’attività dei soggetti e delle aziende in possesso di depositi e distributori minori di carburante. Si tratta di un Decreto particolarmente importante perché agisce direttamente in modifica a quanto contenuto nel Testo Unico delle Accise, il testo “madre” per gli operatori interessati dalla detenzione e dalla commercializzazione di prodotti energetici.

È l’art. 5 del D. L. 124/2019 che interviene sull’art. 25 del TUA e che introduce nuovi obblighi per gli operatori che possiedono impianti minori. In effetti, vengono estesi gli obblighi di denuncia di esercizio e di contabilizzazione dei prodotti custoditi, prevedendo – per quest’ultimo – la possibilità di procedere mediante un registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata (ossia senza vidimazione dell’ufficio doganale ). Oneri che fino alla definitiva entrata in vigore del D. L. 124/2019 spettavano ai soli detentori di impianti non minori.

Questa misura viene introdotta per soddisfare più intenti, tra cui: snellire gli oneri degli operatori del settore e censire meglio gli impianti nazionali.

Dalla denuncia di esercizio alla comunicazione di attività

Il 19 maggio 2020 viene pubblicato il cosiddetto Decreto Rilancio, un testo diffuso per fornire risposte e supporto in un momento di incertezze come quello caratterizzato dai mesi di inizio Covid-19. Questo testo riguarda anche gli operatori interessati dalla detenzione di impianti minori, perché ora tenuti alla presentazione della comunicazione di inizio attività presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane. La presentazione di tale documento permette all’ente doganale di rilasciare all’operatore il codice identificativo dell’impianto.

Cosa cambia quindi rispetto al passato?

Prima del 2021 chi possedeva depositi e distributori minori non era tenuto a rispettare né l’obbligo di comunicazione, né quello di denuncia di esercizio, né quello di contabilizzazione con registro c/s.

Solo chi possedeva depositi maggiori di 25 mc (da 26 mila litri in poi) e distributori maggiori di 10 mc (da 11 mila litri in poi) era obbligato alla presentazione della denuncia di esercizio e alla contabilizzazione mediante registro vidimato.

Riassumiamo di seguito cosa deve fare oggi chi possiede depositi e/o distributori di carburante ad uso privato.

Per i depositi minori (da 10 a 25 mc) bisogna:

  1. Inviare la comunicazione di attività e ottenere il codice identificativo;
  2. Tenere il registro di c/s in modalità semplificata.

Per i depositi superiori a 25 mc bisogna invece:

  1. Presentare denuncia di esercizio e ottenere la licenza di esercizio;
  2. Tenere il registro c/s vidimato dall’ufficio doganale.

Per i distributori minori (da 5 a 10 mc) è necessario:

  1. Inviare la comunicazione di attività e ottenere il codice identificativo;
  2. Tenere il registro di c/s in modalità semplificata.

Per i distributori superiori a 10 mc è necessario:

  1. Presentare denuncia di esercizio e ottenere la licenza di esercizio;
  2. Tenere il registro c/s vidimato dall’ufficio doganale.

Denuncia di esercizio e comunicazione di attività: che differenza c’è?

L’entrata in vigore degli obblighi sopra menzionati (a partire dal 1° gennaio 2021) ha destato parecchia confusione tra gli operatori del settore carburanti. In tanti si sono chiesti quali fossero le differenze tra la denuncia e la comunicazione di attività; quali fossero le motivazioni che hanno spinto gli organi territoriali a introdurre entrambi gli obblighi. Ebbene, ecco un po’ di risposte.

La denuncia di esercizio è l’atto formale usato per dichiarare all’autorità statale competente il possesso di determinate cisterne o serbatoi. L’obbligo di denuncia è legato all’esigenza dello Stato di censire tutti gli impianti presenti sul territorio nazionale. La presentazione della denuncia è seguita dal rilascio della licenza fiscale.

Sono esonerati dall’obbligo di denuncia:

  • I possessori di depositi e distributori minori;
  • Le amministrazioni statali per i depositi di loro pertinenza;
  • I possessori di distributori di carburante per la vendita al minuto, se la quantità di gasolio contenuta in essi non supera i 500 chilogrammi.

La comunicazione di attività è un documento informativo, utile a comunicare all’ente doganale l’inizio dell’attività. L’obbligo di comunicazione – diversamente da quello di denuncia – ha natura tributaria, serve infatti ad evitare eventi di evasione fiscale. Alla comunicazione di attività corrisponde il rilascio di un codice identificativo.

Seguendo quanto chiarito dall’Agenzia delle Dogane, ecco le informazioni che bisogna inserire nella comunicazione di inizio attività:

  • Dati anagrafici, domicilio e codice fiscale dell’esercente;
  • Identificativi della ditta: denominazione o ragione sociale, p. IVA o C. F., sede legale e indirizzo PEC;
  • Numero di iscrizione alla CCIAA ed eventuali identificativi di documenti di natura non fiscale;
  • Dati dell’impianto: ubicazione, caratteristiche, tipo di prodotto stoccato e capacità di stoccaggio, tipo di serbatoio, descrizione delle utenze servite e dei sistemi di quantificazione;
  • Indicazione circa la modalità di tenuta del registro di carico e scarico carburanti (se cartacea o elettronica), di conservazione degli e-DAS o DAS correlati e dei documenti commerciali a supporto dei prodotti ricevuti.

Chi possiede più impianti può redigere e inviare una sola comunicazione di attività, così come provvedere alla contabilizzazione dei prodotti mediante un solo registro. In caso di più prodotti energetici allora vige l’obbligo di tenuta di più registri, uno per ogni prodotto energetico stoccato.

Riferimenti normativi: dal TUA al Decreto Rilancio

Come abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi, i nuovi obblighi a carico degli operatori in possesso di impianti minori sono legati all’entrata in vigore del D. L. 124/2019, poi convertito nella Legge n. 157/2019. Questo testo ha modificato profondamente il Testo Unico delle Accise, agendo su diversi articoli. L’aggiornamento dell’articolo 25 ha determinato un importante cambio di gestione per gli utenti e le aziende interessati dalla detenzione di carburante ad uso privato.

Causa covid-19, l’iniziale entrata in vigore degli obblighi legati agli impianti minori – fissata al 1° aprile 2020 – è stata più volte prorogata, fino alla data definitiva del 1° gennaio 2021. Da questo momento però i destinatari dei nuovi obblighi in tema di tenuta di impianti minori e di detenzione carburanti hanno dovuto fronteggiare un altro cambiamento: la modulazione dell’obbligo di denuncia in obbligo di comunicazione decretata con il Decreto Rilancio (D. L. 34/2020).

Allo scopo di guidare gli operatori verso il corretto adempimento dei nuovi obblighi, in questi anni l’Agenzia delle Dogane ha diffuso più circolari, come quella pubblicata in data 3 dicembre 2020 n. prot. 439683/RU. In questo documento viene è fornita una chiara definizione degli impianti minori e sono illustrate le modalità da seguire per redigere la comunicazione di attività.

Stoccaggio gasolio: gestire e proteggere gli impianti con strumenti efficaci e sicuri

La gestione degli impianti di carburante ad uso privato, qualsiasi sia la loro dimensione, comporta un notevole sforzo da parte degli esercenti. La doverosa osservazione degli obblighi di legge è seguita dalla costante esigenza di protezione dei prodotti e delle cisterne possedute.

Chi si appresta ad eseguire la propria attività violando gli oneri connessi all’accisa, alla gestione degli impianti o altri reati rischia la sospensione e la revoca della licenza fiscale, seguita dal divieto di consegna per i successivi cinque anni. Per evitare queste sanzioni e la revoca di eventuali rimborsi accise riconosciuti per l’impiego di gasolio, esercenti ed aziende possono affidarsi a consulenti esperti in tema accise e utilizzare prodotti strutturati e sicuri.

Il nostro REC (Registro Elettronico Carburanti) permette – ad esempio – di provvedere alla contabilizzazione delle movimentazioni in modo semplice e sicuro. Con REC bastano pochi click per consultare tutte le annotazioni in entrata e in uscita, individuare, correggere gli errori e scaricare il prospetto riepilogativo automatico.

Altro importante alleato per la gestione degli impianti di carburante è Fuel, il software progettato per localizzare, proteggere e monitorare – anche da remoto – le cisterne a disposizione e il carburante custodito.

Se desideri ricevere maggiori informazioni compila il form che trovi di seguito; sarai contattato presto e senza impegno da un nostro consulente.