Registro di carico e scarico carburanti: cos’è e perché diventa obbligatorio

Le novità per gli esercenti di impianti minori circa il registro di carico e scarico.

Il D. L. 124/2019 modifica il TUA estendendo l’obbligo di contabilizzazione delle movimentazioni di carburante anche verso chi prima ne era esonerato. Vediamo nel dettaglio quali sono gli oneri dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico carburanti, come bisogna compilarlo e quali vantaggi riserva l’uso di un registro elettronico.

Indice del contenuto
Registro carico e scarico carburanti: definizione e a cosa serve
Tenuta registro carico e scarico carburanti e impianti minori
Compilazione registro carico e scarico carburanti e gli oneri dei soggetti obbligati
Obbligo registro carico e scarico carburante: i soggetti esclusi
Dal Testo Unico delle Accise al D. L. 124/2019: riferimenti normativi
Registro carico e scarico carburanti elettronico: tanti vantaggi con REC

Registro carico e scarico carburanti: definizione e a cosa serve

Il registro di carico e scarico carburanti è uno dei documenti che gli esercenti di impianti minori (depositi e distributori) devono includere nella propria contabilità aziendale. Serve a tenere traccia di tutte le operazioni di movimentazione che interessano il carburante custodito, trattato e contenuto nei propri impianti.

Il registro è formato da due sezioni: carico e scarico. La prima è destinata ad accogliere tutti i dati relativi alle operazioni di importazione del carburante; la seconda, invece, è destinata alle informazioni relative alle operazioni di esportazione.

Tenuta registro carico e scarico carburanti e impianti minori

Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico interessa molti più soggetti rispetto al passato. Ciò deriva dal fatto che con il D. L. 124/2019 numerose parti del Testo Unico delle Accise sono state modificate.

I soggetti obbligati alla tenuta contabile delle operazioni di carico e scarico carburanti attraverso il registro sono coloro che possiedono impianti minori per la detenzione e l’uso (non commerciale) di carburante ad accisa assolta; quindi:

  • Gli esercenti di depositi ad uso privato, agricolo o industriale di capacità contenitiva compresa tra i 10 e i 25 mc (superiore ai 10.000 litri e non superiore ai 25.000 litri);
  • Gli esercenti di distributori automatici collegati a serbatoi con capacità contenitiva compresa tra i 5 e i 10 mc (superiore a 5.000 litri e non superiore a 10.000 litri).

Questi possono provvedere alla contabilizzazione dei prodotti attraverso un registro di c/s in modalità semplificata, ossia non soggetto alla vidimazione dell’ente doganale.

Seguendo, dunque, quanto più  volte chiarito dall’Agenzia delle Dogane con diverse circolari, precisiamo che sono impianti minori: i depositi e i distributori caratterizzati da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, installati in modo permanente all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico.

Ubicazione, proprietà, uso dell’impianto e destinazione del carburante sono gli elementi che distinguono gli impianti minori e – di conseguenza – anche i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico carburanti. È necessario, infatti, che questi impianti siano posti in luoghi non accessibili al pubblico, che siano di proprietà dell’esercente, disposti a suo uso esclusivo (salvo eccezioni preventivamente comunicate all’ente doganale) e che il carburante erogato sia destinato al rifornimento di mezzi aziendali come:

  • Autoveicoli con consumi ad aliquota normale;
  • Veicoli per il trasporto di merce o passeggeri;
  • Macchine operatici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada;
  • Locomotive con motore e combustione interna.

Così come previsto dall’art. 25 del TUA, i possessori di depositi e distributori con capacità contenitive superiori a quelle previste per gli impianti minori devono continuare a rispettare l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico soggetto però a vidimazione da parte dell’ufficio doganale competente. Tali operatori continuano dunque a rispettare quanto richiesto finora dalla legge senza poter beneficiare della modalità semplificata.

Compilazione registro carico e scarico carburanti e gli oneri dei soggetti obbligati

Chi possiede impianti minori può tenere il registro in modalità elettronica o cartacea (indicazione da precisare in fase di denuncia degli impianti). Non è necessaria la vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, contrariamente alla numerazione attribuita dallo stesso ufficio al registro che va invece mantenuta.

Nella compilazione del registro bisogna tenere conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane con la determinazione direttoriale del 27/12/2019, quindi:

  1. Riportare la giacenza di ogni prodotto energetico a partire dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2021;
  2. Annotare le operazioni di carico entro le ore 9:00 del giorno successivo al ricevimento, con riferimento al DAS;
  3. Per ogni prodotto energetico contabilizzato, lo scarico va effettuato ogni sette giorni; chi possiede distributori minori con totalizzatori può farlo anche ogni mese;
  4. Inviare il prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali all’ufficio doganale competente tramite PEC ed entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.

Chi possiede più impianti destinati al contenimento dello stesso prodotto energetico può provvedere alla contabilizzazione utilizzando anche un solo registro di c/s. Diversamente, chi dispone di più impianti destinati però al contenimento di diversi prodotti energetici deve necessariamente predisporre più registri di carico e scarico.

Il registro va conservato presso l’impianto per i successivi cinque anni dall’ultima contabilizzazione e mostrato alle autorità addette ai controlli.

Chi non si adegua a queste disposizioni rischia sanzioni da 258 € a 1.549 €.

Obbligo registro carico e scarico carburante: i soggetti esclusi

È esonerato dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico carburante:

  • Chi possiede depositi ad uso privato, agricolo o industriale di capacità pari o inferiore a 10 mc;
  • Chi possiede apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi di capacità globale pari o inferiore a 5 mc;
  • Gli esercenti per la vendita al minuto;
  • Chi detiene carburante ai fini commerciali destinato alla vendita verso terzi.

Dal Testo Unico delle Accise al D. L. 124/2019: riferimenti normativi

Il D. L. 124/2019 pubblicato il 27 ottobre e convertito nella Legge n. 157 il 19 dicembre 2019, ha modificato diverse parti del Testo Unico delle Accise. I troppi eventi di evasione fiscale in tema di accise, la necessità di trasparenza e di controlli più efficaci hanno portato lo Stato a introdurre nuovi obblighi.

Le novità che abbiamo affrontato oggi interessano l’art. 25 del TUA, modificato con le nozioni contenute nell’art. 5 del D. L. 124/2019.

Prima del decreto, l’impresa che usava un distributore di carburante di capacità inferiore ai 10.000 litri non era tenuta a rispettare nessun obbligo, né di registrazione – per i carichi e gli scarichi di prodotti energetici – né quelli di licenza o di comunicazione. Le nuove norme invece abbassano questa soglia e introducono nuovi obblighi, tra cui quelli sopra definiti, ampliando così la platea interessata.

Per fornire quanti più dettagli possibili agli esercenti, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato diverse circolari e determinazioni, consultabili online al seguente link.

La pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni anche in questo settore. Infatti, per consentire alle persone interessate dai nuovi obblighi di avere abbastanza tempo a disposizione per adeguarsi, l’entrata in vigore dell’obbligo di tenuta dei, l registro di carico e scarico carburanti – prevista per il 1° aprile 2020 – è stata rinviata più volte: prima al 30 giugno 2020 con il Decreto Cura Italia (D. L. 18/2020), poi al 1° gennaio 2021 con il Decreto Rilancio (D. L. 34/2020).

Registro carico e scarico carburanti elettronico: tanti vantaggi con REC

Gestori e proprietari di depositi e distributori di carburante oggi possono utilizzare REC: il Registro Elettronico Carburante che i nostri progettisti hanno realizzato per facilitare le annotazioni di carico e di scarico.

È un software cloud che non ha bisogno di installazione; basta accedere con le proprie credenziali dalla nostra area riservata per compilarlo o consultarlo. Possiede quattro sezioni:

  • Carichi e scarichi: per inserire i dati relativi alle movimentazioni di carburante;
  • Gestione registri e account: la prima per consultare quanto già scritturato e per scaricare il prospetto riepilogativo. La seconda per personalizzare il proprio account, modificare la password, creare dei sotto profili, ma anche consultare il manuale d’uso o accedere all’assistenza dedicata.

Abbinato al nostro sistema per il controllo del livello di carburante presente in cisterna, REC ti permette anche di automatizzare la compilazione della sezione di scarico.

Evidenzia subito eventuali errori di compilazione, permettendoti così di correggerli senza dover perdere tempo a cercare l’anomalia. Inoltre, puoi scaricare il prospetto riepilogativo annuale delle movimentazioni direttamente dalla sezione dedicata, senza dover procedere alla compilazione manuale.

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