Tachigrafo o cronotachigrafo: la guida completa e aggiornata

Uno strumento che completa l’apparecchiatura a bordo veicolo, indispensabile per la sicurezza delle flotte e degli autisti. In questa guida ti forniamo tutte le informazioni per capire a cosa serve, come funziona, come si è evoluto nel tempo (da analogico a digitale, dall’intelligente a quello di ultimissima generazione), da quali norme è disciplinato il suo utilizzo e quali oneri devono rispettare le aziende obbligate all’installazione.

Indice del contenuto

Tachigrafo: cos’è e a cosa serve
Obbligo cronotachigrafo: chi interessa e soggetti esentati
Regolamenti, Direttive europee e norme nazionali che disciplinano l’uso del tachigrafo
Gli obblighi correlati all’uso del tachigrafo
Dal tachigrafo analogico al tachigrafo digitale: l’evoluzione di uno strumento essenziale
Carta del conducente e carte tachigrafiche: ecco le differenze
Il tachigrafo e i tempi di guida e di riposo memorizzati
Multipresenza, tempi di riposo e carte conducente da sostituire
La revisione periodica e obbligatoria del tachigrafo
Rimborso accise gasolio: quando i Km percorsi diventano una risorsa

Tachigrafo: cos’è e a cosa serve

Tachigrafo o cronotachigrafo, due termini usati per indicare lo stesso strumento, componente essenziale e talvolta obbligatorio dell’apparecchiatura a bordo dei veicoli. Si tratta di una sorta di scatola nera che registra, stampa e archivia le informazioni relative al viaggio compiuto. Tre sono i principali parametri misurati dal tachigrafo: velocità del veicolo, tempi di guida e percorso effettuato.
Il tachigrafo è essenziale per proteggere la flotta aziendale da sanzioni legate all’inosservanza degli obblighi in materia e risulta utile per la sicurezza degli operatori, anche per ricostruire la dinamica di eventuali incidenti stradali.

Obbligo cronotachigrafo: chi interessa e soggetti esentati

L’obbligo dell’installazione del tachigrafo digitale viene introdotto il 1° maggio 2006, data storica che determina il passaggio dall’uso del tachigrafo analogico a quello ormai evoluto, digitale. Nel corso degli anni le disposizioni in merito all’obbligo, all’installazione, alle modalità d’uso e agli obblighi correlati sono state armonizzate a livello europeo.

Sono obbligati al montaggio e all’uso del tachigrafo le aziende e i professionisti interessati da attività commerciali e industriali per il trasporto merci e/o persone. Nello specifico, chi utilizza i seguenti mezzi:

  • Veicoli commerciali per il trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
  • Veicoli per il trasporto di persone – NCC o di corse fuori linea – con un numero di posti superiore a 9, incluso il conducente;
  • Autobus di linea internazionali su percorsi superiori a 100 Km e capolinea distante più di 50 Km.

Una possibile estensione dell’obbligo del tachigrafo potrebbe arrivare nel 2026, se approvata la proposta inserita nel Regolamento 1054//2020 circa l’inclusione dei veicoli commerciali e industriali di massa complessiva compresa fra le 2,5 e le 3,5 tonnellate (compresi rimorchi e semirimorchi). Questa estensione – almeno in fase di proposta – esclude però chi opera in conto proprio, i trasporti eseguiti da persone che non svolgono la mansione di autista ed effettuati per lo spostamento delle attrezzature aziendali con veicoli inferiori alle 7,5 tonnellate.

L’installazione del tachigrafo non è necessaria invece sui seguenti veicoli:

  • Mezzi per trasporto umanitario, operazioni di emergenza, ecc.;
  • Mezzi per la nettezza urbana;
  • Veicoli delle forze armate;
  • Veicoli speciali adibiti a usi medici;
  • Carri attrezzi che operano entro un raggio di 100 Km dalla propria sede aziendale;
  • Veicoli commerciali classificati come storici;
  • Mezzi o combinazione di veicoli di massa non superiore a 7,5 tonnellate per trasporto non commerciale di merci;
  • Veicoli per il trasporto di linea per percorsi inferiori ai 50 Km;
  • Cisterne di latte.

Regolamenti, Direttive europee e norme nazionali che disciplinano l’uso del tachigrafo

Il tachigrafo è uno strumento che ha una storia molto lunga. È una componente essenziale per garantire la sicurezza stradale e la protezione da frodi nel settore, ecco perché è stato – e continua ad esserlo – oggetto di attenzione di diverse norme europee e nazionali.
I provvedimenti pubblicati negli anni sono stati recepiti dagli Stati membri della Comunità europea prima – e dell’Unione europea dopo – con decreti nazionali specifici e norme che hanno condizionato anche l’evoluzione del nostro Codice della Strada.

Ecco i provvedimenti che regolamentano l’uso del tachigrafo/cronotachigrafo:

  • Regolamento CE n. 3820/1985 e Regolamento CE n. 561/2006: agiscono entrambi per l’armonizzazione delle nozioni in tema sociale nel settore dei trasporti su strada;
  • Regolamento CE n. 581/2010: introduce disposizioni in tema di periodi massimi per il trasferimento dei dati propri alle unità elettroniche di bordo e dalle carte dei conducenti;
  • Regolamento CE n. 165/2014: introduce nozioni circa i tachigrafi abrogando il Regolamento CE 3821/1985 e modificando il Regolamento n. 561/2006;
  • Regolamento UE n. 799/2016: applica il Regolamento 165/2014 circa la costruzione, il montaggio, il collaudo e il funzionamento dei tachigrafi;
  • Regolamento UE n. 502/2018: modifica il Regolamento 799/2016 introducendo il tachigrafo intelligente;
  • Regolamento UE n. 1054/2020 (parte del Pacchetto Mobilità): modifica il Regolamento 561/2006 circa gli obblighi di periodi di guida massimi, riposi giornalieri, settimanali e dettagli in materia di multipresenza. Modifica anche il Regolamento CE 165/2014 circa il posizionamento del tachigrafo;
  • Direttiva UE n. 1057/2020 (parte del Pacchetto Mobilità): introduce nuovi obblighi in tema di passaggi alla frontiera e un nuovo modello di tachigrafo di ultima generazione.

Gli obblighi correlati all’uso del tachigrafo

I soggetti obbligati alla tenuta e all’uso del tachigrafo devono rispettare ulteriori oneri per evitare le sanzioni penali e amministrative destinate ai trasgressori delle norme in materia.
È essenziale provvedere allo scarico dei dati della memoria di massa del tachigrafo, con cadenza regolare, almeno ogni 90 giorni.
I dati memorizzati dalla carta conducente vanno invece scaricati ogni 28 giorni.
Infine, le informazioni memorizzate dallo strumento vanno controllate e archiviate al fine di mostrare alle autorità addette ai controlli eventuali testimonianze dei fatti accaduti.

Dal tachigrafo analogico al tachigrafo digitale: l’evoluzione di uno strumento essenziale

Il primo tachigrafo utilizzato a bordo dei veicoli è stato quello analogico, caratterizzato dai fogli di registrazione e dai dischetti in cartoncino da compilare a mano e inserire nello strumento di scrittura; il pennino segnava poi le informazioni sul cartoncino.

Nel 2006 il tachigrafo diventa digitale e i dischetti lasciano la scena alla carta conducente; una scheda elettronica capace di memorizzare i dati acquisiti dal tachigrafo.

Il 2019 è l’anno del tachigrafo intelligente, introdotto obbligatoriamente per effetto del Regolamento UE 502/2018. Uno strumento più tecnologico che implementa tecnologie nuove, come wireless, bluetooth, e capace di:

  • Registrare le coordinate dei veicoli su cui è installato all’inizio del periodo di lavoro, ogni tre ore di guida (non necessariamente consecutive perché caratterizzato da una modalità di calcolo cumulativa) e alla fine del periodo di guida;
  • Consentire stampe giornaliere con aggiunta della posizione del veicolo;
  • Trasmettere dati a distanza e in movimento;
  • Comunicare con sistemi informatici e telematici aziendali, al fine di trasmettere le informazioni rilevate direttamente al gestionale usato per il controllo e la gestione dei veicoli e degli operatori.

Negli anni questo strumento continua ad evolversi, arrivando al tachigrafo intelligente di seconda e ultimissima generazione.

Carta del conducente e carte tachigrafiche: ecco le differenze

L’obbligo di tenuta della carta/scheda conducente segue quello dell’introduzione del tachigrafo digitale. In effetti, con l’arrivo di uno strumento non più meccanico ma digitalizzato bisognava rendere automatiche anche il passaggio di informazioni.

Ogni azienda ha il dovere di richiedere tante carte conducente quanti autisti dispone alla Camera di Commercio competente per territorio, unico ente autorizzato al rilascio della scheda conducente. La carta conducente è di colore bianco ed è valida per cinque anni.

La carta conducente non va confusa con le altre carte tachigrafiche, in dotazione a diversi soggetti: azienda, officina e forze dell’ordine. Ma cerchiamo di capire quali sono le differenze.

La carta tachigrafica di colore giallo deve essere posseduta da tutte le aziende di trasporto merci e/o di persone. Serve per lo scarico della memoria di massa di tutti i tachigrafi in dotazione e ha validità pari a cinque anni.

Il colore rosso distingue invece la carta tachigrafica che appartiene alle officine autorizzate al montaggio, alla riparazione e alla sostituzione dei tachigrafi. Utile a memorizzare tutti i dati del dispositivo prima di intervenire con l’attività di manutenzione o sostituzione ed è valida per un anno.

Infine, c’è la carta tachigrafica di colore azzurro in dotazione alle forze dell’ordine addette ai controlli stradali, che serve a memorizzare i dati del tachigrafo attraverso la stampa di uno scontrino.

Il tachigrafo e i tempi di guida e di riposo memorizzati

Come abbiamo detto sopra, uno dei parametri acquisiti dal tachigrafo riguarda i tempi di guida. In effetti, per garantire una maggiore sicurezza stradale e assicurare il rispetto dei tempi di riposo dei conducenti, negli anni questi sono stati oggetto di diverse modifiche normative, l’ultima apportata dal Regolamento UE 1054/2020.

Oggi le opportunità di riposo dell’autista sono più ampie; può fare due riposi settimanali ridotti consecutivi (a condizione che i successivi momenti di riposo siano regolari e che includano le ore da recuperare non effettuate nei periodi ridotti precedenti). I periodi di riposo possono essere interrotti per un massimo di due volte per un totale pari a un’ora.

Chi viaggia a bordo treno o a bordo nave deve trascorrere i suoi periodi di riposo in cabina, quindi, non può più farlo restando nel veicolo.

Altra modifica riguarda il riposo in prossimità del raggiungimento della residenza per svolgere il riposo. In effetti, non è più prevista la possibilità di derogare i momenti di riposo, piuttosto l’autista può scegliere di aggiungere un’ora di guida giornaliera o settimanale a condizione però che raggiunga la sua residenza per il periodo di riposo settimanale (ridotto o regolare). Inoltre, viene concessa la possibilità di aggiungere due ore di guida a quelle giornaliere o settimanali precedute da una pausa di trenta minuti per raggiungere la residenza e svolgere il suo riposo settimanale regolare.

In tutti questi casi l’autista deve annotare manualmente tutti i periodi svolti, di guida e di riposo.

Non è più consentito il riposo in cabina; se il riposo presso la propria residenza non è possibile allora l’azienda deve provvedere all’alloggio.

Multipresenza, tempi di riposo e carte conducente da sostituire

La multipresenza denota quella condizione di alternanza tra due o più autisti alla guida di un veicolo durante il trasporto di merci o passeggeri. Definita dall’art. 4 del Regolamento CE 561/2006, la multipresenza prevede che il secondo autista sia presente durante tutta la durata del viaggio accanto al suo collega e che inserisca la sua carta tachigrafica nello slot 2 del tachigrafo entro massimo un’ora dall’inizio del suo periodo di guida.

Tutti gli autisti protagonisti del viaggio hanno l’obbligo di annotare su un foglio tutti i cambi di guida effettuati, sottoscriverlo e consegnarlo assieme alla documentazione di viaggio, perché da conservare per i successivi ventotto giorni lavorativi.

In caso di multipresenza, il periodo di riposo viene svolto dopo un massimo di quattro ore e mezza di guida, sul sedile accanto al collega.

La revisione periodica e obbligatoria del tachigrafo

Il tachigrafo va sottoposto a revisione periodica ogni due anni, indipendentemente da guasti o difetti di funzionamento. È essenziale rivolgersi a un’officina o un centro autorizzato. Quest’ultimo appone un sigillo con marchio conforme e rilascia un’attestazione all’utente da esibire al prossimo controllo di revisione periodica.

Rimborso accise gasolio: quando i Km percorsi diventano una risorsa

I costi sostenuti dalle aziende impegnate nel settore dei trasporti, di merci o di passeggeri, per la dotazione degli strumenti a bordo veicolo e per il rifornimento di carburante possono essere in parte recuperati attraverso il rimborso accise gasolio.
Un’opportunità che consente di ricevere un rimborso in denaro o sotto forma di credito d’imposta periodicamente e in misura pari allo 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato.

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