Rimborso accise gasolio per autotrasportatori: tutto ciò che c’è da sapere

Ti occupi di trasporto di merci su strada o di persone e affronti alti consumi di gasolio? Lo Stato ti riserva la possibilità di recuperare l’imposta accisa versata in fase di acquisto del gasolio commerciale. Scopriamo insieme di cosa si tratta, le norme che circostanziano l’agevolazione, i periodi e le modalità utili all’ottenimento del rimborso.

Indice del contenuto
Rimborso accise gasolio per autotrazione: cos’è
Imprese e soggetti ammessi: chi può usufruire dell’agevolazione
I mezzi agevolabili: tipologie e classi ambientali ammesse
Rimborso accise sul gasolio consumato e limite chilometrico
Rimborso accise gasolio autotrasportatori: normativa
Come ottenere il rimborso: periodi utili e modalità
Dichiarazione dei consumi: le nuove modalità di compilazione
Dichiarazione dei consumi di gasolio e allegati: a chi bisogna inviarla?
Retroattività e ricezione del rimborso delle accise
Recupero carbon tax: il servizio di WLS Consulting

Rimborso accise gasolio per autotrazione: cos’è

Il rimborso delle accise sul gasolio consumato per autotrazione è un’agevolazione riconosciuta dallo Stato italiano. Chi versa l’imposta accise in fase di acquisto del carburante può recuperare quanto pagato a fronte di alti consumi di gasolio, se l’attività svolta rientra tra quelle agevolabili.

In molti, per riferirsi a questa agevolazione, parlano di recupero carbon tax, ma bisogna fare attenzione perché si tratta di due imposte differenti.

In effetti, la carbon tax – l’imposta sul carbonio – è una tassa che mira a penalizzare i soggetti colpevoli dell’immissione di biossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera. In Italia viene introdotta con la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e il suo pagamento spetta a coloro che utilizzano combustibili fossili nel processo di produzione.

Imprese e soggetti ammessi: chi può usufruire dell’agevolazione

Nell’ambito dell’autotrazione, il versamento dell’imposta accisa spetta a chi acquista gasolio commerciale. Ricordiamo che per gasolio commerciale s’intende quello usato come carburante per alimentare veicoli specifici, destinati al trasporto merci e persone. Pertanto, a fronte dei consumi dichiarati, più soggetti possono accedere all’agevolazione del rimborso delle accise pagate, ossia:

1. Le imprese che svolgono trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:

  • Persone fisiche o giuridiche incluse nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che si occupano di trasporto merci;
  • Persone fisiche o giuridiche con licenza di esercizio di autotrasporto e iscritte nell’apposito elenco nazionale;
  • Imprese stabilite in altri paesi membri UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasporto di merci su strada.

2. Le imprese che si occupano di trasporto persone:

  • Enti pubblici o imprese pubbliche locali di cui al D. Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  • Imprese che esercitano autoservizi di competenza regionali e locali di cui al D. Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997;
  • Imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D. Lgs. n. 285 del 21 novembre 2005;
  • Imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario – relativi al trasporto persone – di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • Enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

I mezzi agevolabili: tipologie e classi ambientali ammesse

Chi, per gli scopi di cui sopra, utilizza veicoli a titolo di proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità (noleggio o leasing) ha diritto a ricevere il rimborso accise. Sono inclusi, i soggetti che impiegano particolari tipologie di veicoli, quali betoniere, furgoni frigo e altri mezzi specifici.

È importante tenere a mente che sono ammessi i soli consumi di carburante effettuati con veicoli di classe ambientale pari o superiore alla euro 5; favoriti perché meno dannosi per l’ambiente.

Rimborso accise sul gasolio consumato e limite chilometrico

A partire dal 1° gennaio 2020 l’agevolazione del rimborso accise è riconosciuta a fronte dei soli consumi di veicoli che rispettano la proporzione introdotta con l’art. 8 del D. L. 124/2019.

Si tratta di una disposizione che mira a incentivare l’uso efficiente del gasolio nelle attività di trasporto e una migliore distribuzione dell’agevolazione.

Pertanto, il rimborso delle accise è riconosciuto solo per i mezzi che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni km percorso nel trimestre di riferimento. I consumi che superano questo rapporto sono da escludere.

Rimborso accise gasolio autotrasportatori: normativa

Il Testo Unico delle Accise (TUA) – n. 504 pubblicato il 26 ottobre del 1995 – è il testo di riferimento per le tematiche accise. Negli anni, questo testo ha assimilato le variazioni – modifiche e integrazioni – definite da più atti normativi.

Ad ogni modo, il versamento dell’imposta accisa sul gasolio commerciale usato come carburante e la possibilità di rimborso della tassa versata sono oggetto dell’art. 24-ter.

La modifica circa l’eliminazione delle classi ambientali pari ed inferiori alla euro 2 è avvenuta per effetto della Legge di Stabilità del 2016, precisamente del comma 645 dell’art. 1. Disposizione che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Invece, quella che interessa le classi ambientali 3 e 4 è più recente. Questa disposizione, infatti, è stata assimilata con la Legge di Bilancio 2020. I veicoli di classe euro 3 sono esclusi dal 1° ottobre 2020; quelli di classe euro 4 dal 1° gennaio 2021.

Il testo di legge che introduce il limite chilometrico, da considerare per il calcolo del rimborso accise sul gasolio per autotrazione, è materia di un altro testo normativo. Si tratta del D. L. 124/2019; un testo che ha introdotto diverse novità in materia di telematizzazione accise, deposito e distribuzione di carburanti.

Come ottenere il rimborso: periodi utili e modalità

Per ricevere il rimborso delle accise versate, a fronte del consumo di gasolio per autotrazione, i soggetti interessati devono farne richiesta all’Agenzia delle Dogane.

La richiesta consiste nella produzione e consegna della dichiarazione dei consumi di gasolio registrati, documento a cui bisogna allegare anche le fatture comprovanti l’acquisto di carburante e indicare il numero di targa del veicolo interessato.

L’inoltro dell’istanza va fatto entro la fine del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, quindi i periodi utili alla presentazione della dichiarazione sono:

  • I trimestre, dal 1° gennaio al 31 marzo: entro il 30 aprile
  • II trimestre, dal 1° aprile al 30 giugno: entro il 31 luglio
  • III trimestre, dal 1° luglio al 30 settembre: entro il 31 ottobre
  • IV settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre: entro il 31 gennaio

L’Agenzia delle Dogane è solita pubblicare note indicative per guidare i soggetti interessati all’ottenimento del rimborso.

Dichiarazione dei consumi: le nuove modalità di compilazione

Con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso alcuni dettagli in merito alle nuove modalità di compilazione della dichiarazione dei consumi.

recupero carbon taxInnanzitutto, è giusto chiarire che la compilazione del quadro A è obbligatoria; da essa dipende l’automatica visualizzazione della sezione “Dati contabili” del frontespizio.

Nella colonna “Km percorsi” bisogna indicare i km effettivamente percorsi da ogni veicolo nel trimestre di riferimento. Quindi, la differenza tra il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Pertanto, non bisogna più indicare il totale dei km registrati dal contachilometri alla fine del trimestre come veniva fatto in passato.

Nella colonna “Litri consumati” vanno riportati i litri effettivamente consumati da ciascun veicolo.

Il discorso cambia in caso di mezzi speciali. Ai fini del rimborso accise, infatti, questi costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato; pertanto, per la rilevazione dei consumi seguono procedure differenti da altri mezzi.

La nuova sezione “Mezzi speciali” del quadro A è dedicata solo ai semirimorchi e rimorchi destinati a trasporti specifici, dotati di attrezzature installate in modo permanente, alimentate da motori e serbatoi autonomi, risultanti dalla carta di circolazione o da altra documentazione valida.

Il possessore dei mezzi speciali deve quindi indicare uno dei seguenti valori:

  1. Per ciascun veicolo con gruppo refrigerato dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi;
  2. Per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata.

La colonna “km percorsi” sarà compilata, in questo caso, non con il valore registrato dal contachilometri, come indicato sopra, bensì con il valore risultante dalla differenza tra le ore registrate dal contaore nel periodo oggetto di rimborso e quelle rilevate alla fine del trimestre precedente.

Se l’esercente dispone di mezzi speciali sprovvisti di contaore deve immediatamente comunicarlo all’ufficio doganale a cui ha inviato la dichiarazione dei consumi, al fine di procedere all’adozione di un sistema di rilevazione dei consumi.

Se i semirimorchi e/o i rimorchi posseduti sono oggetto di servizio di traino da parte di veicoli in disponibilità di altri esercenti, nella dichiarazione bisogna indicare anche le targhe dei trattori o di altre unità motrici da cui il mezzo è stato trainato durante il trimestre.

È obbligatorio produrre e consegnare tramite supporto informatico dei file.dic contenenti la dichiarazione e gli allegati.

Ricorda: in caso di mezzi speciali negli allegati bisogna aggiungere i relativi libretti di circolazione ed altri eventuali attestati.

Dichiarazione dei consumi di gasolio e allegati: a chi bisogna inviarla?

Le imprese nazionali inviano il tutto all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente rispetto alla sede operativa dell’impresa. In caso di più sedi, bisogna scegliere quella legale o quella considerata quale principale tra le sedi operative.

Le imprese comunitarie che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia inviano la dichiarazione dei consumi – e allegati – all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.

Le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia inviano richiesta e allegati all’ufficio delle Dogane competente, in base allo Stato membro di appartenenza e nel rispetto della tabella fornita dall’ente doganale.

Retroattività e ricezione del rimborso delle accise

È possibile recuperare fino a 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato; inoltre, per effetto della retroattività di 24 mesi, i soggetti interessati al rimborso delle accise sul gasolio consumato per autotrazione possono recuperare quanto versato fino a due anni precedenti.

Come ricevere il rimborso? Nella dichiarazione dei consumi bisogna indicare in quale modalità si preferisce ricevere il rimborso: in somma di denaro oppure sotto forma di credito d’imposta. È necessario indicare anche i riferimenti bancari del conto su cui si preferisce ricevere l’accredito, anche in caso di c/c di altro Stato U.M.E., dunque indicare: numero IBAN e codici BIC.

Per godere dell’agevolazione con il Modello F24 bisogna utilizzare il codice tributo 6740.

Recupero carbon tax: il servizio di WLS Consulting

Grazie al nostro servizio di recupero carbon tax, i soggetti interessati al rimborso delle accise sul gasolio consumato per autotrazione possono contare sul supporto costante di un team di tecnici ed esperti in materia accise.

Pagherai, per il servizio ricevuto, solo dopo aver ottenuto il rimborso richiesto.

 

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