Data Fuel Tracer: perché è necessario usare un contagiri contaore

Il Data Fuel Tracer, conosciuto anche come contaore contagiri o misuratore fiscale, è un dispositivo essenziale per le aziende e gli imprenditori che intendono approfittare dell’agevolazione accise per forza motrice e recuperare il 70% di quanto versato. Scopriamo insieme a cosa serve, quali norme ne evidenziano la rilevanza e quali aspetti ne determinano la conformità e l’attendibilità.

Indice del contenuto

Contagiri contaore: cos’è e a cosa serve
Semplicità, conformità e attendibilità: le caratteristiche del contagiri contaore
Certificato di omologazione e certificato di taratura: cosa sono e chi li rilascia
Riferimenti normativi: le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane circa il misuratore fiscale
Recupero accise forza motrice: come recuperare fino al 70% delle accise versate
Contaore Contagiri WLS Consulting: il nostro Data Fuel Tracer

Contagiri contaore: cos’è e a cosa serve

Il contaore contagiri motore – noto anche come Data Fuel Tracer o misuratore fiscale – è uno strumento usato per la rilevazione dei consumi della macchina o del mezzo su cui è installato. Questo dispositivo rileva e registra i dati circa le ore di lavoro e i giri del motore, permettendo di determinare con estrema precisione i consumi di gasolio per la produzione di forza motrice.

Le imprese che si avvalgono di macchine operatrici o mezzi d’opera per l’attività di cantiere o lavorativa devono installare su tali macchine un misuratore fiscale, se intendono beneficiare dell’agevolazione accise per forza motrice.

Semplicità, conformità e attendibilità: le caratteristiche del contagiri contaore

Semplicità, conformità e attendibilità sono le tre caratteristiche basilari di un contaore contagiri.

Un Data Fuel Tracer si definisce strutturalmente semplice se la sua installazione non comporta alcuna modifica al mezzo stesso. Basta installarlo sulla macchina che si desidera monitorare per cominciare a rilevarne i consumi.

Un contaore contagiri deve essere anche conforme alle norme nazionali ed europee vigenti in materia di accise e misuratori fiscali. É conforme se la natura della sua composizione e il suo funzionamento rispettano quanto previsto dalla Circolare 5/D del 12 marzo 2010 e dalla nota RU137972 dell’Agenzia delle Dogane.

L’attendibilità è la terza caratteristica propria a un Data Fuel Tracer. Un misuratore fiscale è attendibile se i dati registrati corrispondono esattamente alla realtà; certezza che viene attestata mediante la taratura. Quest’ultima è un’attività svolta con strumenti a campione, finalizzata a certificare l’attendibilità del misuratore fiscale, sia in fase di prima installazione sia in seguito, con controlli periodici.

Certificato di omologazione e certificato di taratura: cosa sono e chi li rilascia

Questi due documenti generano spesso confusione tra gli operatori addetti ai lavori, ecco perché abbiamo scelto di fornire qualche dettaglio in merito.

Il certificato di omologazione – o certificato di conformità – attesta che un determinato strumento è stato realizzato nel rispetto delle procedure e delle indicazioni fornite da atti amministrativi e tecnici. Tale conformità viene verificata da un organismo di certificazione accreditato (es. ACCREDIA).

È il produttore del contaore contagiri che all’atto di vendita consegna all’acquirente anche il certificato di omologazione.

Il certificato di taratura, invece, attesta che un determinato misuratore fiscale è stato oggetto di misurazioni e di confronto con strumento a campione per accertarne l’attendibilità di rilevazione. La taratura è eseguita al momento della prima installazione – per consentire al dispositivo di effettuare rilevazioni esatte dal primo utilizzo – e nel corso degli anni.

Il certificato di taratura è rilasciato da organismi accreditati addetti alla taratura degli strumenti fiscali.

Riferimenti normativi: le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane circa il misuratore fiscale

Il Testo Unico delle Accise 504/1995 riconosce a chi impiega oli minerali per la produzione di forza motrice la possibilità di accedere all’agevolazione accisa; agevolazione che corrisponde all’esenzione dell’accisa o all’applicazione di un’aliquota ridotta.

Con la circolare 5D del 12 marzo 2010 l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti circa i campi di applicazione, le attività destinatarie, gli strumenti e le modalità utili per accedere all’agevolazione.

Chiarito che è ammessa la produzione di forza motrice, inclusa quella per traslazione (ossia per spostare un carico all’interno del sito produttivo) e definite le attività destinatarie (con codice Ateco dalla A alla H), la circolare precisa che ai fini dell’agevolazione accise per forza motrice i motori termici devono essere dotati di:

  1. Un contatore delle ore di funzionamento del motore;
  2. Un contatore dei giri del motore durante le ore di funzionamento.

Entrambi vanno collegati direttamente all’albero motore oppure all’alternatore; devono essere omologati da enti riconosciuti e certificati dal costruttore. Inoltre, devono essere sigillabili e non devono essere azzerabili; ciò per proteggere i dati rilevati sia dalle intemperie che da eventuali momenti di mancanza di alimentazione elettrica.

Altro testo che sottolinea la rilevanza del misuratore fiscale è la nota RU 137972 del 26 novembre 2013. Quest’ultimo si sofferma sulle curve di consumo e sulle eventuali prove sperimentali da allegare alla documentazione per la richiesta del rimborso accise per forza motrice. Le curve o le tabelle di consumo del motore da agevolare vengono rilasciate dal costruttore del Data Fuel Tracer; lo stesso vale anche per il certificato di omologazione, previo rilascio da ente certificatore. Le prove sperimentali vanno prodotte solo in assenza delle curve o tabelle di consumo.

Infine, la nota dell’Agenzia delle Dogane chiarisce che la tecnologia di rilevazione remota tramite telelettura non sostituisce in alcun modo l’azione del misuratore fiscale, riconosciuto come unico strumento adatto alla determinazione dei consumi del motore da agevolare.

Recupero accise forza motrice: come recuperare fino al 70% delle accise versate

L’azienda o l’imprenditore che intende recuperare l’accisa versata per l’acquisto di gasolio consumato per forza motrice deve necessariamente entrare in possesso di un misuratore fiscale conforme ai dettagli sopra forniti. In assenza di un contaore contagiri attendibile la dichiarazione dei consumi prodotta per la richiesta del rimborso sarà considerata nulla.

Sono ammessi all’agevolazione i soli consumi di carburante utili alla produzione di forza motrice per attività unicamente interne al sito produttivo/operativo.

Contaore Contagiri WLS Consulting: il nostro Data Fuel Tracer

Il nostro misuratore fiscale è un dispositivo STAND ALONE, ciò significa che il suo funzionamento non dipende né da ulteriori dispositivi da installare né da modifiche da effettuare alla macchina che si vuole monitorare. È caratterizzato da tecnologia elettronica e da un sistema che protegge i dati rilevati da accessi esterni.

Il nostro contaore contagiri motore è conforme alle norme sopra descritte, non è azzerabile, è sigillabile, possiede un modulo complementare per la telelettura tramite applicativo web e consente l’integrazione di un modulo app.

Cosa differenzia la nostra proposta?

  • Strumenti corredati di certificato di conformità CE e di certificato di taratura;
  • Garanzia 24 mesi;
  • Taratura periodica inclusa.

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