Guida al cabotaggio stradale: dalla definizione al Pacchetto Mobilità

Sebbene il cabotaggio stradale sia una delle attività più diffuse in ambito di trasporto merci internazionale, sono ancora molti gli argomenti che suscitano un po’ di confusione tra gli aspiranti o addetti ai lavori. In questa guida troverai tutto ciò che bisogna sapere sul cabotaggio, dalla definizione, alla licenza da acquisire, ai documenti da esibire in caso di controlli stradali fino alle ultime modifiche normative previste con il Pacchetto Mobilità.

Indice del contenuto
Cabotaggio stradale: definizione e documenti abilitanti
Quali documenti bisogna possedere per le attività di cabotaggio?
Licenza comunitaria trasporto merci: cos’è, quando è obbligatoria e come si ottiene
Attestato del conducente: cos’è, quando è obbligatorio e quando si ottiene
Normativa cabotaggio stradale: dagli inizi al Pacchetto Mobilità
Contrastare il cabotaggio illegale attraverso il Pacchetto Mobilità: ecco cosa cambia
Il cabotaggio stradale e il noleggio senza conducente
Gli strumenti da tenere a bordo in caso di trasporti internazionali e cabotaggio
WLS Consulting: il nostro supporto per il tuo successo aziendale

Cabotaggio stradale: definizione e documenti abilitanti

Il cabotaggio stradale è una tipologia di trasporto merci compiuta a livello internazionale. Introdotto dal Regolamento CEE N. 3118/1993 del Consiglio europeo, il cabotaggio stradale rappresenta la fornitura temporanea di un servizio di trasporto all’interno di uno o più Stati membri dell’Unione europea da parte di un vettore stabilito in un altro Paese comunitario.

Le imprese di trasporto interessate al cabotaggio devono essere abilitate attraverso la CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada).

La CMR disciplina l’assegnazione, l’esecuzione degli ordini e le responsabilità delle merci. Non va confusa con la lettera di vettura CMR. I Paesi che aderiscono alla CMR sono: tutti gli Stati membri Ue, Marocco, Tunisia, alcuni Stati dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.

Per ogni operazione di cabotaggio l’autotrasportatore deve custodire a bordo veicolo documenti utili ad attestare sia la titolarità della professione di autotrasportatore di merci in ambito internazionale e cabotaggio (es. licenza comunitaria, eventuale attestato del conducente, ecc.) sia l’entità del viaggio e della merce trasportata (nome, indirizzo e firma di mittente, destinatario e conducente, tipologia e massa della marce, tipo di imballaggio, data e luogo di carico e scarico merci, numero di targa del veicolo e di eventuale rimorchio).

Quali documenti bisogna possedere per le attività di cabotaggio?

Le imprese del settore trasporto e gli autotrasportatori interessati al cabotaggio devono:

  • iscriversi all’albo degli autotrasportatori;
  • iscriversi al REN (Registro Elettronico Nazionale);
  • acquisire la licenza comunitaria;
  • acquisire l’attestato del conducente (solo per cittadini extracomunitari).

L’iscrizione al REN è vincolata alla dimostrazione del possesso di alcuni requisiti:

  1. Onorabilità: assenza di condanne, di sentenze amministrative per infrazioni gravi o sentenze definitive per pene detentive;
  2. Idoneità professionale: bisogna seguire un corso di formazione alla professione per autotrasporto merci su strada e superare l’esame finale;
  3. Idoneità finanziaria: dimostrata con certificazione rilasciata da una compagna di assicurazione, un istituto di credito o altro ente abilitato;
  4. Stabilimento: bisogna dimostrare di possedere almeno un veicolo di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, dichiarare la sede dell’impresa e il tipo di attività svolta.

Chi intende svolgere attività di autotrasporto con soli veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o pari a 1,5 tonnellate deve dimostrare il rispetto del solo requisito di onorabilità.

Licenza comunitaria trasporto merci: cos’è, quando è obbligatoria e come si ottiene

La licenza comunitaria è l’atto che autorizza l’impresa o l’autotrasportatore a esercitare l’attività di trasporto merci in ambito internazionale e il cabotaggio. Per acquisirla è necessario seguire un corso di formazione professionale e superare l’esame finale.

A seguito delle novità introdotte dal Regolamento Ue 2020/1055 del Pacchetto Mobilità, a partire dal 21 maggio 2022 il possesso della licenza comunitaria è obbligatorio anche per le imprese che dispongono di veicoli con massa complessiva compresa tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate. Prima la licenza comunitaria era obbligatoria solo per chi possedeva veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

La licenza ha una validità rinnovabile pari a dieci anni, è nominativa (nome dell’autotrasportatore) ed è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ex Ministero dei Trasporti).

Attestato del conducente: cos’è, quando è obbligatorio e quando si ottiene

L’attestato del conducente è il documento che attesta che il conducente è il titolare/socio/dipendente dell’impresa che svolge attività di trasporto merci in ambito internazionale e cabotaggio. Serve solo a coloro che risiedono in Paesi extra Ue.

L’attestato del conducente è rilasciato dall’Ispettorato del lavoro e ha una validità massima pari a cinque anni.

Normativa cabotaggio stradale: dagli inizi al Pacchetto Mobilità

Il cabotaggio è stato introdotto con il Regolamento CEE n. 3118/1993 del Consiglio europeo e nel corso degli anni è stato regolamentato con diversi provvedimenti. Tra i più importanti c’è il Regolamento CE n. 1072/2009, testo di riferimento per tutte le imprese e gli autotrasportatori interessati al trasporto internazionale e al cabotaggio.

Quest’ultimo accorpa precedenti regolamenti (Regolamento CEE n. 881/92 e Regolamento CEE n. 3118/93) ed abroga la Direttiva 2006/94/CE.

Tra le indicazioni più importanti, rimaste negli anni nonostante le diverse modifiche normative, c’è il concetto di cabotaggio consecutivo. Tale prevede un massimo di tre operazioni di cabotaggio autorizzato nel periodo di sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il Paese di accoglienza del cabotaggio (in vigore dal 14 maggio 2010).

Nel 1997, con il Regolamento CE n. 12/98, viene autorizzato anche il cabotaggio per trasporto di passeggeri per servizi occasionali, regolari e regolari autorizzati a condizione però che tutti questi siano consecutivi, ossia legati a un servizio regolare di trasporto internazionale, di durata temporanea e coperti da contratti stipulati tra l’organizzatore e il vettore. Il cabotaggio per trasporto passeggeri e relative restrizioni sono confermati anche nel Regolamento CE 1073/2009.

Nel 2020 il Parlamento europeo approva il Pacchetto Mobilità con l’obiettivo di rinnovare il settore trasporti puntando sulla digitalizzazione, di contrastare pratiche illegali, promuovere la mobilità sostenibile e migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori.

Il Pacchetto Mobilità include provvedimenti diversi, tra direttive e regolamenti che gli addetti al trasporto internazionale sono tenuti a rispettare, anche circa le condizioni di lavoro (es. tempi di guida e di riposo) e contrattuali degli operatori.

Parte del Pacchetto Mobilità è il Regolamento Ue 2020/1055 che apporta modifiche al Regolamento CE 1073/2009, fornendo un quadro giuridico completo in materia di distacco conducenti applicabile in ambito di cabotaggio e alle operazioni di trasporto internazionale.

Contrastare il cabotaggio illegale attraverso il Pacchetto Mobilità: ecco cosa cambia

Il contrasto al cabotaggio illegale o abusivo rientra tra gli obiettivi del Pacchetto Mobilità, azione caratterizzata dall’inserimento di maggiori restrizioni per scoraggiare gli illeciti in ambito di trasporto merci su strada internazionale. Chi pratica cabotaggio illegale rischia una sanzione amministrativa che varia da 5000 a 15000 euro e il fermo per tre mesi del veicolo, periodo che si raddoppia in caso di reiterazione del reato nel triennio successivo e accuse di reati penali.

Cosa cambia con il Regolamento Ue 2020/1055 in materia di cabotaggio?

Alcune condizioni principali restano, come la possibilità di compiere un massimo di tre operazioni di cabotaggio dopo aver terminato il trasporto di merci nel corso di un trasporto internazionale e il limite di sette giorni dall’ultimo scarico effettuato in ambito di trasporto internazionale entro cui poter effettuare l’ultimo scarico merce prima di lasciare lo Stato accogliente.

Tra le condizioni che cambiano, invece, c’è quella relativa all’impossibilità di effettuare ulteriori trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni successivi all’ultima operazione di cabotaggio compiuta. Tale periodo è noto come periodo di raffreddamento o transitorio. Per chi usa veicoli combinati il divieto interessa il veicolo a motore dello stesso complesso veicolare.

Dal 2 febbraio 2022 l’autista ha l’obbligo di segnare a mano tutti i passaggi alla frontiera, nel caso in cui non disponga di un tachigrafo capace di effettuare la registrazione autonomamente. In caso di trasporti stradali previsti all’inizio o al termine di un trasporto combinato (strada/rotaia o strada/mare) bisogna seguire le modalità definite dai singoli Stati coinvolti.

Tutte le prove documentali che attestano la validità dell’operazione di cabotaggio devono continuare ad essere conservate dall’autotrasportatore a bordo del veicolo. Dal 21 febbraio 2022 il CMR va esibito però in formato elettronico (e-CMR). In Italia si continuerà ad esibire il formato cartaceo fino a quando le amministrazioni locali non forniranno ulteriori dettagli circa le modalità e i tempi utili a procedere con la versione elettronica.

Dal 23 maggio 2022 bisognerà rispettare quanto indicato dai regolamenti di esecuzione (Regolamento Ue 2022/694 e Regolamento Ue 2022/695) relativi allo stesso Regolamento Ue 2020/1055. Ora tutte le imprese di autotrasporto e gli autotrasportatori europei saranno trattati/giudicati allo stesso modo in tema di sanzioni e controlli; inoltre, l’attività di cabotaggio svolta in modalità non conforme alle norme europee e l’esecuzione di cabotaggio con lo stesso veicolo nell’arco di quattro giorni dall’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo sono considerate infrazioni molto gravi.

Il cabotaggio stradale e il noleggio senza conducente

L’uso di veicoli noleggiati per trasporti di cabotaggio è stato consentito finora dalla Direttiva 2006/1/CE, ma nel rispetto di condizioni particolarmente stringenti che hanno reso complicato lo sfruttamento di questa possibilità.

Per uniformare le norme in materia dei diversi Stati europei e rendere più accessibile il servizio di noleggio anche a chi pratica cabotaggio, l’Unione europea avanza una proposta di modifica della Direttiva che il Consiglio europeo approva nel corso del 2021. Dunque, dal 21 agosto 2023 il noleggio senza conducente sarà concesso per cabotaggio purché rispettate le nuove e seguenti condizioni:

  • il veicolo deve essere immatricolato e messo in circolazione secondo le norme dello Stato;
  • l’uso del veicolo deve essere regolamentato da un contratto di noleggio senza conducente che non risulti abbinato ad altro tipo di contratto siglato con la stessa impresa;
  • il veicolo deve restare a disposizione della sola impresa noleggiatrice che lo utilizza e deve essere guidato dal personale della stessa impresa;
  • il contratto di noleggio o un suo estratto contenente determinate informazioni (accordo tra il noleggiatore e impresa noleggiatrice, durata, data del contratto e dati identificativi del veicolo) va custodito a bordo del veicolo insieme alle altre prove documentali.

In futuro potrebbero comparire ulteriori restrizioni, ad esempio, la limitazione dell’uso di veicoli noleggiati al 25% del parco veicoli a disposizione dell’impresa stessa.

Gli strumenti da tenere a bordo in caso di trasporti internazionali e cabotaggio

Tachigrafo e carte tachigrafiche sono strumenti ormai familiari a chi si occupa di autotrasporto, che permettono di rilevare, registrare e memorizzare tutte le informazioni delle rotte, incluso il cambio guida in caso di multipresenza.

I dati acquisiti dal tachigrafo, così come lo stesso strumento, sono oggetto di verifiche da parte delle autorità addette ai controlli, anche stradali; l’incrocio di quanto rilevato dai documenti e quanto memorizzato nel tachigrafo possono far emergere casi di cabotaggio illegale.

Il tachigrafo, introdotto per la prima volta con il Regolamento 561/2006 e adattato dall’analogico al digitale, continuerà ad essere usato e caratterizzato da una tecnologia sempre più sofisticata.

Dal 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere dotati di un tachigrafo di ultima generazione; per i mezzi con queste caratteristiche già in circolazione bisognerà installare il tachigrafo di ultima generazione entro la fine del 2024; per quelli dotati di un tachigrafo digitale di prima generazione bisognerà installare quello di ultima generazione entro settembre 2026.

Infine, per i veicoli con massa complessiva compresa tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate sarà necessaria l’installazione del tachigrafo digitale di ultima generazione entro il 1° luglio 2026.

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